08/03/2018
Mediazione condominiale
Per le cause di natura condominiale la legge prescrive la mediazione obbligatoria innanzi a un organismo di conciliazione, ubicato nella sede del tribunale dove si discuterà la causa. L'amministratore può partecipare alla mediazione solo tramite autorizzazione dell'assemblea, con delibera presa a maggioranza degli intervenuti, cioè almeno 1/2 del valore dell’edificio.
Per liti condominiali si intendono tutte quelle provenienti dal mancato rispetto o dalla non corretta applicazione delle disposizioni condominiali, come, ad esempio, il non adempimento delle delibere delle assemblee o del regolamento condominiale o l'uso non corretto delle parti comuni o il non avvenuto pagamento dei compensi professionali per l'amministratore, etc.
Con la sentenza n. 836/2018. il Tribunale di Milano ha stabilito che se l'amministratore si presenta davanti al mediatore senza l'approvazione assembleare, si può sospendere la seduta e rimandarla, per concedere allo stesso amministratore il tempo di convocare l'assemblea e farsi dare il “permesso”.
Rientra, quindi, nelle facoltà del mediatore disporre un rinvio per la convocazione dell’assemblea, anche quando ad avviare il contenzioso è il condominio.
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